TITOLO: Sulla (in)operatività del limite di aumento minimo della pena previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.
ABSTRACT: Il limite di aumento minimo della pena previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. non opera quando il soggetto sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute.
TESTO
il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602-01; conf. Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268-01) e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca, Rv. 256011-01, che richiama Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009; conf. Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Rv. 248095-01).
Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di un condannato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze irrevocabili.
Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, tuttavia, il medesimo giudice calcolava la pena base sulla condanna per il reato più grave (anni due e mesi quattro di reclusione) e applicava un aumento per la continuazione di anni uno e mesi cinque. In tale computo, il giudice riteneva applicabile il limite minimo di un terzo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., sul presupposto che nell'ultima sentenza fosse stata contestata la recidiva qualificata, seppur non specifica.
Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., in quanto dal casellario giudiziale non emergevano precedenti condanne definitive con applicazione della recidiva reiterata prima della commissione dei fatti.
Con la Sentenza in commento, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.
La Suprema Corte ha chiarito la portata applicativa dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. Richiamando un recente arresto delle Sezioni Unite (sent. n. 32318/2023): i giudici di legittimità hanno precisato che l'operatività del limite minimo di aumento per la continuazione richiede un compiuto accertamento della fattispecie recidivante. In particolare, tale limite si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati uniti dal vincolo della continuazione. Non è sufficiente, dunque, che la recidiva reiterata sia contestata e ritenuta in relazione agli stessi reati di cui si discute l'unificazione in executivis. Nel caso di specie, mancando precedenti condanne irrevocabili con applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il giudice dell'esecuzione ha pertanto errato nel ritenere vincolante la soglia minima di un terzo.
La pronuncia in esame si segnala per l'importante opera di perimetrazione di un istituto — quello della continuazione in relazione alla recidiva reiterata — potenzialmente incidente sulla libertà personale del condannato.
Facendo seguito ad una serie di precedenti conformi, la Prima Sezione intende limitare un'interpretazione estensiva e in malam partem degli automatismi sanzionatori. Il limite minimo di un terzo di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen. rappresenta una deroga al potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena (art. 133 cod. pen.), fondata su una presunzione legale di maggiore pericolosità sociale. Ancorare tale presunzione a una recidiva "interna" agli stessi fatti per cui si procede, anziché a uno status formalmente accertato con una precedente sentenza irrevocabile, significherebbe infatti tradire la ratio dell'istituto e violare il principio di legalità della pena.
La Corte, esigendo un "compiuto accertamento della fattispecie recidivante" maturato prima della commissione dei nuovi reati, riafferma il principio per cui le limitazioni alla discrezionalità giudiziale in peius devono essere interpretate restrittivamente.

