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Studio Legale Avv. Gianfranco Briguglio

 

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Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.​

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"Oltre ogni ragionevole dubbio": lo standard probatorio necessario. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 12515 del 0

04/04/2026 09:16

Avv. Gianfranco Briguglio

Giurisprudenza,

"Oltre ogni ragionevole dubbio": lo standard probatorio necessario. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 12515 del 02/04/2026

La condanna non può fondarsi su assunti meramente assertivi e congetturali che trascurino ricostruzioni alternative dei fatti dotate di logica plausibilità.

TITOLO: La condanna non può fondarsi su assunti meramente assertivi e congetturali che trascurino ricostruzioni alternative dei fatti dotate di logica plausibilità.

 

ABSTRACT: Nell'ipotesi in cui in sentenza la tesi accusatoria non sia sottoposta alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste difensive, la motivazione deve ritenersi manifestamente illogica.

 

TESTO

Tale regola di giudizio (quella di cui all'art. 533 c.p.p., NDR) consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi a l di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, Rv. 281647; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto, Rv. 275299; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449; Sez: U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430, in motivazione).

 

L'imputato era stato condannato in doppio grado per detenzione ai fini di cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Gli elementi valorizzati dai giudici di merito consistevano nella presenza dell'imputato seduto innanzi al portone di casa della madre, intento a guardare una partita sul cellulare, e il tentativo di fuga con ingestione di due stecche di hashish (2,5 grammi complessivi) alla vista dei militari. La Corte territoriale aveva ritenuto tali circostanze "indici univoci" della finalità di spaccio, affermando altresì — senza alcun concreto riscontro istruttorio — che l'imputato stesse "attendendo l'acquirente di turno".
 

 

Con unico, e fondato, motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato deduceva il vizio di motivazione per omissione e manifesta illogicità ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.: gli indici di merito non consentivano di inferire la detenzione ai dini di cessione, assumendo le condotte contestate all'imputato valore probatorio neutro. 

 

Con la Sentenza in commento, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con la formula perché il fatto non sussiste.

La Suprema Corte ha rilevato che la trama motivazionale della Corte d'appello era in aperto contrasto con l'art. 533 c.p.p. sotto due profili:

Anzitutto la reazione dell'imputato alla vista dei militari trovava una spiegazione alternativa razionalmente plausibile, rinvenibile nel timore delle conseguenze negative connesse alla scoperta della sostanza, anche se destinata all'uso personale, che i giudici di merito avevano del tutto ignorato.

In secondo luogo, l'affermazione in ossequio alla quale l'imputato stesse attendendo un acquirente doveva ritenersi "assertiva e congetturale", in assenza di qualsiasi riscontro (nessun movimento sospetto, nessuna presenza di potenziali acquirenti). Si trattava di un'ipotesi "fondata sulla mera possibilità, pur qualificata, del loro accadimento", in mancanza della prova positiva del fatto.
 

La pronuncia offre una limpida applicazione giurisprudenziale della regola di giudizio codificata all'art. 533 c.p.p., introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 46/2006 (C.D. Legge Pecorella) sul modello del beyond reasonable doubt angloamericano.

La Cassazione chiarisce con nettezza che l'oltre ogni ragionevole dubbio non è un mero appello alla coscienza del giudicante, bensì un metodo legale di accertamento del fatto che impone un obbligo strutturale: il giudice deve sottoporre la tesi accusatoria allo stress-test delle confutazioni difensive. La condanna è legittima solo se le ricostruzioni alternative risultano "eventualità remote", prive di riscontro e collocate "al di fuori dell'ordine naturale delle cose" (Sez. U, n. 14800/2017, Troise).

Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva violato questo paradigma: a fronte di un dato neutro (2,5 grammi di hashish, tentativo di fuga), aveva presunto la finalità di spaccio scartando a priori l'ipotesi alternativa — il timore di sanzioni per uso personale, statisticamente altrettanto plausibile — e aveva costruito un teorema accusatorio ("attendeva l'acquirente") senza alcuna base probatoria. Questo è esattamente il diritto penale del sospetto che l'art. 533 c.p.p. intende stigmatizzare.

La Sesta Sezione riafferma così un principio fondamentale del processo accusatorio: il parametro della "consistente verosimiglianza" o della "forte plausibilità" è inutilizzabile per l'affermazione della responsabilità penale: quando l'ipotesi difensiva resiste al vaglio logico come spiegazione razionale alternativa, il dubbio che ne scaturisce è per definizione "ragionevole", e la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.) impone l'assoluzione.

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