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Studio Legale Avv. Gianfranco Briguglio

 

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Nulla l'ordinanza cautelare in difetto del deposito degli atti. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 6185 del 16/02/

18/04/2026 10:05

Avv. Gianfranco Briguglio

Giurisprudenza,

Nulla l'ordinanza cautelare in difetto del deposito degli atti. Cassazione Penale, Sez. VI, n. 6185 del 16/02/2026

Il diritto di difesa non tollera limitazioni subordinate ad apprezzamenti giudiziali sulla "rilevanza probatoria" o sulla "decisività" dei singoli atti

Contraddittorio cautelare e garanzie difensive: la nullità dell'ordinanza per omesso interrogatorio sui nuovi atti d'indagine.

 

ABSTRACT: L'omissione del deposito anche solo di alcuni atti di indagine prima dell'interrogatorio preventivo, rende nulla l'ordinanza cautelare.

 

TESTO

In tema di misure cautelari personali, l'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 289, comma 2, c.p.p. (e, per estensione sistematica, dalla disciplina generale introdotta dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.) deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare. Qualora, successivamente all'espletamento dell'interrogatorio e prima dell'emissione dell'ordinanza, il pubblico ministero depositi ulteriori atti di indagine a sostegno della propria richiesta, il giudice è tenuto a procedere a un nuovo interrogatorio, previa ostensione dei nuovi elementi all'indagato e al suo difensore. L'omissione di tale adempimento determina la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa, a prescindere da qualsiasi valutazione postuma circa l'effettiva incidenza e rilevanza probatoria dei nuovi atti sulla decisione del giudice.

 

La vicenda processuale trae origine dall'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di un dirigente comunale, indagato per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.). 

 

Il procedimento applicativo aveva visto lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo ex art. 289, comma 2, c.p.p. 

Successivamente a tale incombente, il Pubblico Ministero assumeva un ulteriore atto di indagine (nello specifico, l'interrogatorio di un coindagato), depositandolo presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari ad integrazione del compendio indiziario già posto a corredo della richiesta cautelare. Il G.I.P. emetteva quindi l'ordinanza applicativa della misura interdittiva senza aver previamente sottoposto l'indagato a un nuovo interrogatorio sui fatti emersi dal nuovo deposito.

 

Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento, minimizzando il peso probatorio dell'atto sopravvenuto e ritenendo non necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio. Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta dell'ordinanza per violazione degli artt. 289, comma 2, 291, comma 1-quater e 292, comma 3-bis c.p.p.

 

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato senza rinvio l'ordinanza genetica e quella del Tribunale del riesame, disponendo la cessazione degli effetti della misura cautelare.

 

Il percorso argomentativo dei giudici di legittimità si fonda sull'interpretazione sistematica delle nuove disposizioni introdotte dalla c.d. "Riforma Nordio" (L. 9 agosto 2024, n. 114) in tema di contraddittorio cautelare anticipato. La Corte evidenzia come l'art. 292, comma 3-bis, c.p.p. sanzioni espressamente con la nullità l'ordinanza cautelare non solo quando l'interrogatorio preventivo sia stato del tutto omesso, ma anche quando esso sia nullo per violazione delle disposizioni sul deposito degli atti (art. 291, comma 1-octies, c.p.p.).

 

La Suprema Corte chiarisce che l'interrogatorio preliminare assolve a una duplice funzione: da un lato, fornisce al giudice elementi per valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; dall'altro, garantisce all'indagato la possibilità di approntare un'adeguata difesa attraverso la previa conoscenza di tutti gli atti che sorreggono la richiesta. 

 

Ne consegue che il deposito di nuovi atti di indagine da parte del P.M., intervenuto dopo l'interrogatorio ma prima della decisione, impone indefettibilmente un nuovo vaglio in contraddittorio. La Corte censura radicalmente l'impostazione del Tribunale del riesame, statuendo che il diritto di difesa non tollera limitazioni subordinate ad apprezzamenti giudiziali sulla "rilevanza probatoria" o sulla "decisività" dei singoli atti. La valutazione sull'incidenza dei nuovi elementi non può essere compiuta dal giudice con un giudizio postumo, poiché il diritto di accesso agli atti e di interlocuzione preventiva costituisce una prerogativa assoluta e incomprimibile dell'indagato.

 

La pronuncia in esame si segnala per l'assoluto rigore garantista con cui interpreta gli istituti del contraddittorio cautelare, ponendosi come un fondamentale arresto nell'attuazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto penale liberale. 

 

L'estensione dell'interrogatorio preventivo, operata dalla L. 114/2024, ha rappresentato un mutamento di paradigma nel sistema cautelare, transitando da un modello inquisitorio a sorpresa verso una fisiologica anticipazione del contraddittorio [1]. La Cassazione, con la sentenza n. 6185/2026, blinda questa conquista sistematica, impedendo che prassi elusive o valutazioni discrezionali sulla "rilevanza" degli atti possano svuotare di significato il diritto di difesa.

 

Di particolare pregio dogmatico appare il rifiuto della c.d. "prova di resistenza" applicata ex post dal giudice. Ammettere che il giudicante possa decidere unilateralmente se un nuovo atto d'indagine sia o meno decisivo per le sorti della cautela significherebbe degradare l'interrogatorio da momento di reale confronto dialettico a mero simulacro formale. Il diritto di difendersi provando (e confutando) esige una simmetria informativa perfetta al momento dell'audizione: ciò che per il giudice o per l'accusa può apparire un elemento meramente confermativo, per la difesa potrebbe costituire la chiave di volta per smontare l'intero impianto accusatorio.

 

[1] F.E. Manfrin, Deposito di nuovi atti di indagine dopo l'interrogatorio "preventivo": una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di nullità dell'ordinanza cautelare, in Sistema Penale, 3/2026, p. 113 ss. (https://www.sistemapenale.it/it/scheda/manfrin-deposito-di-nuovi-atti-di-indagine-dopo-linterrogatorio-preventivo-una-recente-sentenza-della-corte-di-cassazione-in-materia-di-nullita-dellordinanza-cautelare).

 

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